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Chievo Verona, inammissibile il deferimento per Campedelli e Chievo

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – ha comunicato la decisione finale sul caso relativo al Chievo Verona, a Luca Campedelli (presidente del club gialloblù) e a Luigi Piangerelli (all’epoca dei fatti Responsabile del Settore Giovanile del Cesena).

È stato rigettato il deferimento proposto dalla Procura della Figc contro Luca Campedelli, difeso dai legali Matteo Melandri e Daniele Ripamonti, ed è stato dichiarato inammissibile.

Nella vicenda legata alle plusvalenze fittizie Chievo-Cesena che aveva portato al fallimento del club romagnolo sono stati inflitti 4 mesi di inibizione a Luigi Piangerelli. “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, dichiara inammissibile il deferimento nei confronti del Sig. Luca Campedelli e della societa Chievo Verona Srl.

Accoglie il deferimento nei confronti del Sig. Luigi Piangerelli e, per l’effetto, infligge la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro)” si legge nel comunicato.

Ecco una parte del comunicato della Figc. “In via preliminare, stante la sua natura assorbente, va scrutinata l’eccezione formulata dalla difesa del sig. Luca Campedelli e della società Chievo Verona Srl in ordine alla violazione del principio del ne bis in idem. L’eccezione è fondata e va accolta. Le condotte ascritte al sig. Campedelli coincidono esattamente con quelle al medesimo già contestate nell’ambito del procedimento n. 670 pf 17 – 18, conclusosi con la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione, nonché con l’ammenda di € 200.000,00 (duecentomila/00) e punti 3 (tre) di penalizzazione per la società, di tali fatti chiamata a rispondere in via diretta. Sul punto, la difesa del sig. Campedelli ha correttamente evidenziato l’identità del fatto storico posto a base del precedente procedimento e di quello odierno, consistente nell’ideazione di operazioni di compravendita simulata di giovani calciatori, intercorse con la AC Cesena Spa, successivamente dichiarata fallita e nell’indicazione nei bilanci delle due società dei relativi valori. Tanto è ancor piu? vero a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 200/2016 che ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 cpp nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale”, ovvero nella parte in cui “limita l’applicazione del principio del ne bis in idem all’esistenza del medesimo fatto giuridico, nei suoi elementi costitutivi, sebbene diversamente qualificato, invece che all’esistenza del medesimo fatto storico”. Dal confronto tra il fatto storico già giudicato nell’ambito dell’ordinamento sportivo e quello sottoposto all’odierno giudizio emerge l’assoluta identità della condotta contestata, sempre e comunque circoscritta alle operazioni di cessione e ai riflessi di bilancio di cui al precedente procedimento disciplinare. A nulla rileva, poi, che dal medesimo fatto storico siano derivate ulteriori conseguenze solo successivamente emerse, quali l’ipotizzato concorso nel reato di bancarotta e gli altri reati per i quali il sig. Campedelli risulta attualmente indagato, unitamente ad altri soggetti, dalla Procura della Repubblica di Forlì. Attesa la ben nota autonomia tra l’ordinamento statale e quello sportivo, pertanto, a nulla rileva che dai fatti contestati nell’odierno procedimento, già oggetto del precedente procedimento, derivino per l’ordinamento statale altri e diversi effetti, comunque inidonei a spiegare ulteriori effetti per l’ordinamento sportivo. Non può non sottolinearsi, del resto, che è la stessa memoria di replica della Procura Federale a dare contezza di tanto, laddove afferma che “nel presente procedimento Campedelli deve rispondere degli effetti delle proprie condotte riverberati sui bilanci della società AC Cesena ed, in particolare, del suo ruolo di concorrente esterno nel reato di bancarotta fraudolenta impropria contestata al capo C dell’ordinanza del GIP del 9 luglio 2019”.

Non si tratta, dunque, come sostenuto dalla Procura Federale nella richiamata memoria, di “diversità delle violazioni contestate”, bensì “degli effetti delle proprie condotte”, condotte che, per quanto detto, in mancanza di ulteriori allegazioni, sono esattamente sussunte nelle condotte di cui il Campedelli è già stato chiamato a rispondere e per le quali è stato anche sanzionato. Risulta peraltro inconferente il richiamo operato in udienza dalla Procura Federale in ordine al cd. “doppio binario sanzionatorio” e alla diversità genetica del fatto ovvero al disvalore delle conseguenze, queste sì diverse, avute per la società Cesena, ove considerato identico il fatto generatore delle stesse. Ed invero, il doppio binario sanzionatorio consente che, per il medesimo fatto illecito, ad una prima sanzione ne possa seguire altra e di diversa natura all’esito di un ulteriore procedimento. Tanto, è consentito, però, nel rispetto della proporzionalità delle sanzioni, vero criterio cardine del ne bis in idem, che impone la disapplicazione delle norme relative al trattamento sanzionatorio dell’illecito oggetto del secondo procedimento, “in toto (se la prima sanzione assorbe interamente il disvalore del fatto) o (più frequentemente) derogando in mitius al minimo edittale, sempre nel rispetto, sul fronte penale, del limite insuperabile dell’art. 23 c.p.” (Cass. pen., Sez. V, 31.10.18, n. 49869). Nella specie in scrutinio, a tutto voler concedere, sia il sig. Luca Campedelli che la società Chievo Verona Srl, anche a volere considerare il successivo fallimento della societa? AC Cesena Spa, sono già stati destinatari di sanzioni congruamente afflittive e, comunque, della stessa natura di quelle richieste dalla Procura Federale (inibizione ed ammenda), di talché a nulla rilevano, ai fini del presente procedimento, gli effetti di quelle condotte nell’ambito dell’Ordinamento Statale. La natura assorbente dei rilevi che precedono rende superfluo l’esame delle ulteriori eccezioni e, applicato il principio della ragione più liquida, va dichiarata l’inammissibilità del deferimento nei confronti del sig. Luca Campedelli e della società Chievo Verona Srl”. 

(Fonte Corriere dello Sport)

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