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Procura Ko: Catanzaro e Avellino definitivamente prosciolte dalla accusa di illecito

È arrivata la parola fine sul caso Money Gate: nessuna retrocessione per Avellino e Catanzaro.
La Corte Federale d’Appello ha respinto il ricorso della Procura Figc: secondo l’organo giudicante nel maggio del 2013, quando le due squadre si sfidarono nel campionato di Lega Pro e la vittoria degli irpini valse la Serie B, non vi fu alcun tipo di combine e tutti gli imputati sono stati prosciolti.

La fine di un incubo celebrata con soddisfazione da Floriano Noto, presidente del club giallorosso.

“La decisione della Corte d’Appello federale, mette finalmente fine ad una vicenda che aveva tenuto in ansia i tifosi, anche se già nel giudizio di primo grado era emersa in maniera chiara l’estraneità del Catanzaro alle ipotesi di accusa. Abbiamo sempre avuto fiducia nella giustizia sportiva, ed ora potremo guardare con maggiore serenità al futuro di una società che pone la serietà, la correttezza e il rispetto delle regole in cima alla propria scala di valori, nella consapevolezza che solo una gestione autorevole e affidabile può perseguire progetti sportivi solidi e ambiziosi”.

Ecco il testo del comunicato:

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI:

VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.;

DE VITO VINCENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELL’U.S. AVELLINO 1912 S.R.L.)

PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.;

COSENTINO GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.)

PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.;

ORTOLI ARMANDO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.;

RUSSOTTO ANDREA (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.) PER

VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.;

MUSCATELLI FRANCESCA (ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA, EX ART. 1BIS, COMMA

5 C.G.S., ATTIVITÀ ALL’INTERNO E/O NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.

(SOCIO DI MINORANZA) E, COMUNQUE, RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE) PER VIOLAZIONE

DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S.;

PECORA MARCO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DEL CATANZARO CALCIO 2011

S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S.;

E DELLE SOCIETÀ:

SOCIETÀ U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER

VIOLAZIONE EX ARTT. 7, COMMA 2 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER

VIOLAZIONE EX ARTT. 7, COMMA 2 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 4535/1250 PF 17/18 GP/GT/AG DEL 27.11.2017 (Delibera

del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 33/TFN del 19.12.2017)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale”

 

foto Alfredo Pedullà

 

 

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